Il certificato di efficienza energetica dell’edificio servirà nella procedura di rogito.
Dal 2 febbraio scorso l’obbligo di allegare l’attestato di qualficazione energetica, predisposto dall’impresa costruttrice ed asseverato dal direttore lavori, è previsto per:
gli edifici di nuova costruzione per i quali la richiesta del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività sono state presentate dopo il 9 Ottobre 2005;
gli edifici già esistenti prima del 9 Ottobre 2005 e sottoposti a ristrutturazione integrale o a demolizione e ricostruzione (con richieste dopo il 9 Ottobre 2005), con una superficie utile (calpestabile) superiore a 1.000 mq.
A breve l’attestato di qualificazione sarà sostituito dal vero e proprio attestato di certificazione energetica. Ricordiamo che sarà obbligatorio corredare il contratto di compravendita o locazione dell’attestato di certificazione energetica per queste tipologie di costruzioni::
- dall’1 Luglio 2007: tutti gli edifici (nuovi e vecchi, interi) la cui superficie utile risulta essere superiore a 1.000 mq;
- dall’1 Luglio 2008: tutti gli edifici (nuovi e vecchi, interi) di qualsiasi superficie utile;
- dall’1 Luglio 2009: tutti gli edifici o singoli porzioni di edifici, di nuova o vecchia costruzione e di qualsiasi superficie utile.
Tutto ciò come indicato nel D.Lgs. 19 Agosto 2005, n. 192, modificato dal D.Lgs. 29 Dicembre 2006, n. 311.


